IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo
7, comma 4;
  Visto  l'articolo  50,  comma  11, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 297;
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298;
  Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Sentite le rappresentanze del personale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Modifiche all'articolo 15
           del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

  1.  All'articolo  15,  comma  1,  lettera  e), secondo periodo, del
decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n. 297, dopo le parole "alla
rilevanza  dell'impegno  operativo,  da"  sono  inserite le seguenti:
"maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza
luogotenente e da".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alla Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alla Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi  e emana i decreti aventi valore di
          legge, e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando della Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - La  legge  31 marzo  2000,  n. 78, recante "Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 aprile  2000,  n.  79; si riporta il
          testo dell'art. 7:
              "Art.   7   (Disposizioni   comuni).  -  1.  I  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
          ferma  restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
          polizia,   sulla  proposta  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  con il Ministro per la funzione
          pubblica    e,   per   quanto   concerne   l'organizzazione
          territoriale,   con   il   Ministro  dell'interno,  se  non
          proponente.
              2.  Per  le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
          del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
          emanati  anche  con  il concerto dei Ministri dell'interno,
          della difesa e delle finanze se non proponenti.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 ed i
          regolamenti  di  cui  all'art.  6  non  dovranno comportare
          modifiche della normativa relativa al trattamento economico
          del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
          di spesa di cui all'art. 8.
              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          dei  criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
          5  e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo,  potranno  essere  emanate con uno o piu' decreti
          legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
              - La   legge   23 dicembre   2000,   n.  388,  recante:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)";  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302,  supplemento  ordinario; si riporta il testo dell'art.
          50, comma 11:
              "11.  Per  l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle
          carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
          del   Corpo   forestale   dello  Stato  sono  prorogati  al
          28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi  il  termine  per
          l'espressione   del   parere   sugli   schemi   di  decreto
          legislativo  da  parte  delle  competenti Commissioni della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni.".
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  297,
          recante:  "Norme  di  riordino dell'Arma dei carabinieri, a
          norma  dell'art.  1  della  legge  31 marzo 2000, n. 78" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 otto-bre 2000, n.
          248, supplemento ordinario.
              - Il   decreto  legislativo  5 ottobre  2001,  n.  298,
          recante: "Riordino dello stato giuridico e dell'avanzamento
          degli   ufficiali   dell'Arma   dei  carabinieri,  a  norma
          dell'art.   1   della  legge  31 marzo  2000,  n.  78",  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 2000, n.
          248, supplemento ordinario.
              - Il   decreto   legislativo  3 maggio  2001,  n.  186,
          recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto
          legislativo  5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino
          del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
          degli  ufficiali  dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117.
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo  5 ottobre  2000,  n.  297  (vedasi  note  alle
          premesse),  come  modificato  dal  decreto  legislativo qui
          pubblicato:
              "Art.    15   (Organizzazione   territoriale).   -   1.
          L'organizzazione   territoriale,   componente  fondamentale
          dell'Arma comprende:
                a) comandi interregionali, retti da generale di Corpo
          d'armata,  che  esercitano  funzioni  di alta direzione, di
          coordinamento  e  di  controllo  nei  confronti dei comandi
          regionali  ed  assicurano,  attraverso  i propri organi, il
          sostegno  tecnico,  logistico  ed amministrativo di tutti i
          reparti  dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche
          se appartenenti ad altre organizzazioni;
                b) comandi  regionali, retti da generale di divisione
          e  di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione
          del  personale,  e  competono  le funzioni di direzione, di
          coordinamento  e  di  controllo delle attivita' dei comandi
          provinciali;
                c) comandi  provinciali, retti da generale di brigata
          e colonnello, cui sono attribuite le funzioni di direzione,
          di  coordinamento  e di controllo dei reparti dipendenti, e
          la   responsabilita'  dell'analisi  e  del  raccordo  delle
          attivita'  operative  e  di  contrasto  della  criminalita'
          condotte   nella   provincia  anche  da  reparti  di  altre
          organizzazioni dell'Arma;
                d) comandi   a  livello  infraprovinciale,  retti  da
          ufficiale  e  differentemente  strutturati in rapporto alla
          loro   estensione   e   rilevanza  operativa,  cui  compete
          prioritariamente  la  responsabilita' della direzione e del
          coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e
          di   contrasto   delle  manifestazioni  di  criminalita'  a
          rilevanza   locale,   nonche'  l'assolvimento  dei  compiti
          militari;
                e) comandi  di  stazione,  peculiari articolazioni di
          base  dell'Arma  dei  carabinieri  a  livello  locale,  cui
          compete   la  responsabilita'  diretta  del  controllo  del
          territorio   e   delle  connesse  attivita'  istituzionali,
          nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di
          massima   ed   in  relazione  alla  rilevanza  dell'impegno
          operativo  da  maresciallo  aiutante sostituto ufficiale di
          Pubblica  sicurezza  luogotenente e da maresciallo aiutante
          sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza o maresciallo
          capo.".